Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9
Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006
Art. 10
- Funzioni di controllo
1. I controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge sono svolti dalla Regione, che si avvale a tal fine delle aziende USL territorialmente competenti.
2. Nei casi di cui all' articolo 5 , i controlli previsti dal presente articolo sono estesi altresì nei confronti del laboratorio terzo affidatario.
Note del Redattore:
Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.