Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9
Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006
Capo III
- Funzioni di controllo e vigilanza
Art. 10
- Funzioni di controllo
1. I controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge sono svolti dalla Regione, che si avvale a tal fine delle aziende USL territorialmente competenti.
2. Nei casi di cui all' articolo 5 , i controlli previsti dal presente articolo sono estesi altresì nei confronti del laboratorio terzo affidatario.
Art. 11
- Obblighi di comunicazione
1. Il responsabile del laboratorio iscritto nell'elenco di cui all' articolo 3 , è tenuto, ai fini dei controlli di cui all' articolo 10 , a comunicare entro sette giorni (6)all'azienda USL territorialmente competente ogni eventuale variazione in relazione alle singole prove o gruppi di prove accreditati al momento dell'iscrizione.
2. Salvo quanto disposto al comma 1, il responsabile del laboratorio iscritto nell'elenco è tenuto a comunicare l'esito delle verifiche, di cui all' articolo 4 , comma 1, entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione alla competente azienda USL.
3. Qualora dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 risulti il venir meno di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, l’azienda USL le trasmette entro quattordici giorni alla struttura regionale competente alla tenuta dell’elenco, ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari e dell’aggiornamento dell’elenco .(7)
Art. 12
- Procedure di controllo
1. Il regolamento previsto dall' articolo 15 , disciplina le modalità ed i termini per lo svolgimento delle procedure per l'attuazione delle disposizioni dettate dal presente capo.
Note del Redattore:
Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.