Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9
Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006
Art. 03
- Elenco regionale
1. All'elenco regionale istituito dalla presente legge, di seguito indicato come "elenco", sono iscritti i laboratori di cui all' articolo 2 , che risultino conformi ai criteri generali ed ai requisiti minimi previsti dall' articolo 4
2. L'iscrizione all'elenco è condizione obbligatoria ai fini dell'esercizio delle attività di autocontrollo da parte dei laboratori individuati dall' articolo 2
3. Alla gestione dell'elenco provvede la struttura regionale competente, assicurandone tempestivamente i relativi aggiornamenti, anche con riferimento alle eventuali cancellazioni a richiesta degli interessati.
4. La struttura di cui al comma 3, provvede, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla pubblicazione dell'elenco sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; provvede altresì a rendere disponibile l'elenco sul sito ufficiale della Regione, aggiornandolo tempestivamente al fine di garantire l'accesso a tutti i cittadini interessati.
5. Copia dell'elenco di cui al presente articolo è trasmesso dalla Regione al ministeri interessati. (1)
Note del Redattore:
Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.