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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 9

Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 15 marzo 2006

Art. 14
- Sanzioni pecuniarie
1. Il responsabile del laboratorio che, in carenza dell'iscrizione all'elenco effettui analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 3.000,00 ed un massimo di euro 12.000,00.
2. Il responsabile del laboratorio che non provvede all'adempimento degli obblighi conseguenti all'iscrizione ai sensi all' articolo 9 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 3.000,00.
3. Alla stessa sanzione di cui al comma 2, è soggetto altresì il responsabile del laboratorio che non adempia agli obblighi di comunicazione previsti dall' articolo 11e dall'articolo 5, comma 2 bis. (16)

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 48.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 25.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 28.

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Parola prima sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 art. 81, ed ora così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 47.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 43.

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Comma aggiunta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 44.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 45.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 46.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 47.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 art. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.