Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima dell' 1 febbraio 2006
Art. 7
- Monitoraggio
1. Gli interventi sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti e le informazioni necessarie ai fini della redazione delle relazioni annuali previste dalla normativa comunitaria ed in modo da permettere, se necessario, di orientare di nuovo gli interventi stessi a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione. Il monitoraggio, procedurale, fisico e finanziario è predisposto ed attuato dalla Giunta regionale anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:
a) lo stato di avanzamento delle singole attività, nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;
b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.
2. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, provvede all'adeguamento dei piani finanziari e può disporre trasferimenti di risorse ai fini dell'ottimizzazione del loro utilizzo.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 105, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.