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Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima dell' 1 febbraio 2006

Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina l'intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile attraverso:
a) il sostegno al miglioramento della competitività e multifunzionalità aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualità;
b) il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali;
c) la diversificazione dell'economia rurale e la qualità della vita nelle zone rurali.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione
a) delle risorse endogene regionali;
b) del sistema delle imprese agricole;
c) delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;
d) dei fattori di competitività regionale finalizzati allo sviluppo rurale, all'innovazione organizzativa e finanziaria, alla promozione delle produzioni agro-alimentari, allo sviluppo delle filiere agroindustriali e alla tutela dell'ambiente;
e) dell'imprenditoria giovanile e femminile;
f) delle produzioni tipiche e di qualità;
g) del territorio rurale;
h) dell'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche locali.
3. L'intervento della Regione è attuato secondo i principi di sussidiarietà, decentramento, snellimento e semplificazione delle attività amministrative.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Numero aggiunto con l.r. 2 dicembre 2008, n. 63 , art. 2.

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Numero così sostituito con l.r. 22 dicembre 2009, n. 26 , art. 57.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 105, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 25.

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Note soppresse.

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Lettera soppressa con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 64.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 28.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.