Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 13
- Norma finale
1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione dall'anno 2005 per i versamenti dovuti relativamente all'anno accademico 2005/2006.
2. Il pagamento della tassa regionale negli istituti di cui all' articolo 2 , comma 1, lettere e) ed f), decorre dallo stesso anno accademico di attivazione di corsi di studio secondo i nuovi ordinamenti didattici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.