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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Capo IX
- Sistema informativo tributario regionale
Art. 22
- Sistema informativo tributario regionale
1. Al fine di garantire la pianificazione del gettito tributario ed una efficace ed efficiente gestione dei tributi regionali è costituito, nell'ambito del sistema informativo regionale, il sistema informativo tributario, di seguito denominato sistema informativo, in conformità ai principi contenuti nel Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modifiche, ed ai principi, criteri guida e adempimenti previsti nella legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").
2. Il sistema informativo raccoglie e ordina i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni tributarie presentate all'amministrazione regionale, dai versamenti, dall'attività di controllo e sanzionamento e tutti i dati e le notizie che possono assumere rilevanza tributaria con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali si sia realizzato il presupposto d'imposta di almeno uno dei tributi regionali.
3. Nel sistema informativo l'archivio dei soggetti passivi ha come strumento identificativo il codice fiscale ed è periodicamente aggiornato con i dati e le informazioni provenienti dalle anagrafe comunali, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, dall'anagrafe sanitaria, dalle Camere di commercio e dai pubblici registri.
4. Il sistema informativo si raccorda con l'anagrafe tributaria statale secondo modalità definite d'intesa con l'amministrazione finanziaria erariale.
5. La struttura competente in materia di tributi può inviare questionari informativi ai contribuenti regionali, al fine di verificare l'esattezza dei dati contenuti nel sistema informativo.
6. Al fine di aggiornare i dati contenuti nel sistema informativo, la struttura competente in materia di tributi può richiedere dati e notizie a pubbliche amministrazioni e soggetti privati.
7. Il trattamento dei dati raccolti nel sistema informativo avviene nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
8. I dati e le notizie raccolti nel sistema informativo sono coperti dal segreto d'ufficio; la Regione può rendere pubbliche statistiche ed elaborazioni relative ai dati gestiti, senza riferimenti nominativi ed in forma aggregata.
Art. 23
- Regolamento di disciplina
1. Ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo, con apposito regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e gli strumenti di richiesta e di comunicazione dei dati e delle notizie di cui all'articolo 22, comma 6.
Art. 24
- Firma del dirigente responsabile
1. Sugli atti amministrativi prodotti da sistemi automatizzati, quali il sistema informativo e l'archivio regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 49/2003 , la firma autografa del dirigente competente in materia di tributi regionali è sostituita a tutti gli effetti dall'indicazione a stampa sul documento del nominativo del dirigente stesso, in conformità a quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'Sito esternoart. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ).

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.