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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Art. 8
- Avviso di accertamento
1. Il recupero delle somme dovute alla Regione a titolo di tributo è effettuato mediante l'emissione di un avviso di accertamento sottoscritto dal dirigente competente in materia di tributi.
2. L'avviso di accertamento contiene:
a) gli estremi delle disposizioni di legge violate;
b) la motivazione dell'accertamento del tributo;
c) l'indicazione della base imponibile;
d) la determinazione del tributo dovuto;
e) la quantificazione degli interessi moratori, se dovuti, e delle spese di notifica;
f) le modalità di estinzione del debito tributario;
g) i mezzi e gli organi di tutela giurisdizionale.
3. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso di accertamento salvo che quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Nei casi in cui unitamente al recupero del tributo sono irrogate sanzioni amministrative tributarie si applica l'articolo 11.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.