Menù di navigazione

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Art. 28
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), con esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 16, 26, 30 e 31;
b) i commi 2 e 4 dell'articolo 6, il comma 3 dell'articolo 7, gli articoli 8, 9 e 11 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali);
c) l'articolo 12, i commi 3 e 4 dell'articolo 16, il comma 1 dell'articolo 18, il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 60/1996 ;
d) la legge regionale 1° luglio 1999, n. 37 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle LL.RR. n. 54/1980 e n. 60/1996) con esclusione degli articoli 10, 16, 17, 18, e 19;
e) gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 7 marzo 2002, n. 9 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 n. 54, 29 luglio 1996 n. 60, 1 luglio 1999 n. 37. Riesame.);
f) l'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 37 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alla L.R. n. 54/1980 e L.R. n. 60/1996 );
g) l'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003);
h) l'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.