Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 28
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), con esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 16, 26, 30 e 31;
b) i commi 2 e 4 dell'articolo 6, il comma 3 dell'articolo 7, gli articoli 8, 9 e 11 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali);
c) l'articolo 12, i commi 3 e 4 dell'articolo 16, il comma 1 dell'articolo 18, il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 60/1996 ;
d) la legge regionale 1° luglio 1999, n. 37 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle LL.RR. n. 54/1980 e n. 60/1996) con esclusione degli articoli 10, 16, 17, 18, e 19;
e) gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 7 marzo 2002, n. 9 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 n. 54, 29 luglio 1996 n. 60, 1 luglio 1999 n. 37. Riesame.);
f) l'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 37 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alla L.R. n. 54/1980 e L.R. n. 60/1996 );
g) l'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003);
h) l'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.