Menù di navigazione

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Art. 27
- Procedimenti pendenti
1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, commi 1 e 2,(3)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non siano decorsi i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalla normativa previgente.
2. Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge non possono essere oggetto di riesame.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.