Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 27
- Procedimenti pendenti
1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, commi 1 e 2,(3)si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non siano decorsi i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalla normativa previgente.
2. Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge non possono essere oggetto di riesame.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.