Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 20
- Termini per l'esecutività dei ruoli per i tributi regionali
1. ruoli emessi senza previa contestazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, devono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 19, commi 1, 2 e 4.
2. Ai ruoli emessi senza previa contestazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3, 5 e 6.
3. I ruoli coattivi relativi a tributi regionali ed a somme dovute a titolo di sanzioni tributarie devono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento di cui all'articolo 8 e l'atto di contestazione e di irrogazione sono divenuti definitivi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.