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Art. 4
- Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali(3)

Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 99.

1. È istituito presso la direzione generale competente in materia sanitaria il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato “Comitato”. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) i direttori generali delle direzioni regionali competenti in materia sanitaria, di sviluppo economico e di politiche formative;
b) due rappresentanti designati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
c) due rappresentanti designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
d) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali, su proposta della direzione generale competente in materia sanitaria.
3. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo corso di formazione;
b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni, di cui all'articolo 5.
4. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 3.
5. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.
6. La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità di funzionamento del Comitato.

Note del Redattore:

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La legge è stata modificata con l.r. 28 marzo 2008, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali). “, successivamente abrogata con l.r. 28 maggio 2008, n. 32 “Abrogazione della legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali”).

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 98.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 99.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 100.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 100.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.