Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Art. 41 bis
- Interventi per il completamento dei processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa della struttura operativa e della dirigenza regionale (20)
1. Al fine di sostenere i processi di riorganizzazione della struttura operativa e della dirigenza regionale avviati ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale"), e di valorizzare il personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, a decorrere dal 2006 le risorse previste dall'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle autonomie locali) sono incrementate di euro 300.000,00, comprensivi degli oneri riflessi.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni per competenza al bilancio di previsione 2006 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006-2008:
Anno 2006
In diminuzione
UPB 741" Fondi - spese correnti ", euro 300.000,00
In aumento
UPB 711 " Funzionamento della struttura regionale - spese correnti", euro 300.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.