Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70

Legge finanziaria per l'anno 2006.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005

Art. 41 bis
- Interventi per il completamento dei processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa della struttura operativa e della dirigenza regionale (20)

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 3.

1. Al fine di sostenere i processi di riorganizzazione della struttura operativa e della dirigenza regionale avviati ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale"), e di valorizzare il personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, a decorrere dal 2006 le risorse previste dall'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle autonomie locali) sono incrementate di euro 300.000,00, comprensivi degli oneri riflessi.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni per competenza al bilancio di previsione 2006 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006-2008:
Anno 2006
In diminuzione
UPB 741" Fondi - spese correnti ", euro 300.000,00
In aumento
UPB 711 " Funzionamento della struttura regionale - spese correnti", euro 300.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 gennaio 1999, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 agosto 2001, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, Sito esternocon sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.