Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Capo VII
- Interventi a favore dell'ambiente
Art. 38
- Interventi per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche
1. Gli interventi previsti nel programma pluriennale degli investimenti per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche di cui alla r. 58/200 3, sono integrati della somma complessiva di euro 14.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2006, euro 6.000.000,00 per l'anno 2007 e euro 7.000.000,00 per l'anno 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 411 "Approvvigionamento idrico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Art. 39
- Interventi per la valorizzazione ambientale del territorio toscano
1. Per incentivare la qualificazione ambientale del territorio toscano attraverso interventi innovativi finalizzati anche alla diminuzione dell'inquinamento dell'aria e del suolo, la Regione destina per l'anno 2006 la somma di euro 2.000.000,00, per l'anno 2007 la somma di euro 5.000.000,00 e per l'anno 2008 la somma di euro 8.000.000,00. (17)
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese d'investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.