Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Capo IV
- Investimenti nel sistema dell'educazione e dell'istruzione
Art. 34
- Interventi per il sostegno degli enti locali nel settore dell'edilizia scolastica
1. La Regione destina la somma di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, per la complessiva somma di euro 6.000.000,00 per la concessione di contributi finalizzati al sostegno degli enti locali nel settore dell'edilizia scolastica.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riservati agli enti locali in difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare interventi di edilizia scolastica di particolare urgenza ed indifferibili, pena la sospensione delle attività didattiche, e sono concessi in via prioritaria secondo l'ordine della graduatoria dei comuni in situazione di disagio di cui all' articolo 2 , comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Art. 35
- Integrazione interventi di edilizia abitativa per studenti universitari
1. Gli interventi a favore dell'edilizia abitativa per studenti universitari, previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla r. 43/2002 e successive integrazioni, sono ulteriormente integrati di euro 5.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000,00 per l'anno 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.