Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Capo III
- Cultura
Art. 33
- Integrazione del programma pluriennale di investimento strategico nel settore dei beni culturali
1. Il programma pluriennale di investimento strategico (17)nel settore dei beni culturali, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n. 18 (Documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2003), già integrato con legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004) e con r. 71/2004 , è ulteriormente integrato di euro 5.000.000,00 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000,00 per l'anno 2008.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.