Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Capo II
- Sviluppo economico
Art. 28
- Interventi strutturali pubblici per l'innovazione, la sostenibilità e la competitività del settore agricolo e dello sviluppo rurale
1. Al fine di sostenere l'innovazione, la sostenibilità e la competitività del settore agricolo e dello sviluppo rurale, in particolare per il pretrattamento di carcasse animali, la produzione di energia per le aree rurali e la riconversione delle strutture agroindustriali trasferite dallo Stato, la Regione destina la somma complessiva di euro 10.000.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento (17)" del bilancio di previsione 2006.
Art. 29
- Nuovi interventi a favore delle imprese
1. Per favorire lo sviluppo locale delle imprese la Regione destina per l'anno 2006 la somma di euro 4.000.000,00 per attrezzare ecologicamente le aree industriali ed artigiane.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 512 "Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese di investimento (17)" per euro 4.000.000,00, del bilancio di previsione 2006.
Art. 30
- Integrazione interventi a favore delle imprese
1. Gli interventi a favore delle imprese previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla r. 71/2004 sono integrati della somma di euro 6.000.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 542 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali - spese di investimento (17)" del bilancio di previsione 2006.
Art. 31
- Interventi a favore delle infrastrutture turistiche e commerciali
1. Per favorire lo sviluppo delle infrastrutture turistiche e commerciali la Regione destina per l'anno 2006 la somma complessiva di euro 7.000.000,00.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese (17)turistiche e termali - spese di investimento" per euro 4.000.000,00 e UPB 534 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese (17)commerciali - spese di investimento" per euro 3.000.000,00, del bilancio di previsione 2006.
Art. 32
- Integrazione interventi per il rilancio dell'offerta termale
1. Gli interventi a favore del rilancio dell'offerta termale previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla l.r. 71/2004 , sono integrati della somma di euro 3.000.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma l si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.