Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Capo I
- Realizzazione degli interventi
Art. 27
- Realizzazione degli interventi
1. Gli interventi previsti nel programma pluriennale degli investimenti 2003-2005 di cui al capo II della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e successive integrazioni, sono attuati sulla base di piani e programmi approvati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modificazioni.
2. Nei casi in cui la legislazione regionale vigente prevede piani e programmi settoriali e intersettoriali, gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nei medesimi strumenti di programmazione di cui possono costituire aggiornamento.
3. Annualmente la Giunta regionale, con propria deliberazione, può rimodulare il piano finanziario dei singoli interventi sulla base delle esigenze effettive di investimento di ciascuno di essi, tenendo comunque fermi gli stanziamenti complessivamente assegnati ad ogni singolo intervento; a tal fine le variazioni fra le UPB relative agli interventi di cui al comma 1 sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale.
4. Nell'ambito del rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento di cui all' articolo 16 della l.r. 49/1999 , la Giunta regionale illustra lo stato di avanzamento del programma pluriennale degli investimenti; la relazione dà conto, fra l'altro, degli indicatori di monitoraggio e di valutazione di ciascun intervento.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.