Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Capo VIII
- Modifiche alla legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)
Art. 23
- Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2003
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), è inserito il seguente comma 3 bis:
“
3 bis - Ai componenti la Commissione è attribuita un’indennità di presenza, oltre al rimborso
delle spese sostenute, secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con propria deliberazione; l’importo dell’indennità è determinato tenendo conto della funzione dell’organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell’impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”. (11)Art. 24
- Modifiche all'articolo 16 della l.r. 32/2003
1. L’articolo 16 della l.r. 32/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 16 - Norme regolamentari
1. La Giunta regionale disciplina con apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) le modalità di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4;
b) le forme e le modalità di funzionamento e di attuazione dell'archivio, come previsto dall'articolo 11, comma 3;
c) le modalità organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all'articolo 14.
”. (11)Art. 25
- Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 32/2003
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 32 /2003, è inserito il seguente articolo 17 bis:
“
Art. 17 bis - Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri finanziari relativi alle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettere b) e c), si provvede con le risorse previste dalla unità previsionale di base (UPB) 262 “Azioni programmate di cui al PSR - spese correnti.
”. (11)Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.