Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Capo VI
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.)
Art. 20
- Modifica dell'articolo 19 della l.r. 59/1996
1. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.) le parole: “
di lire 3.550.000.000
” sono sostituite dalle parole: “di euro 2.631.894,34
”.2. Il comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
“
6. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è aggiornato annualmente, a decorrere dall’anno 2007, sulla base dell’indice del costo della vita stabilito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
”.3. Al comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“
nell’ambito delle risorse stanziate alla UPB 142 “Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – spese correnti”.
”. (9)Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.