Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Capo III
- Disposizioni relative alle agenzie regionali
Art. 15
- Misure per il contenimento delle spese di funzionamento delle agenzie regionali
1. Per il conseguimento di obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa di parte corrente, l'Agenzia regionale di sanità (ARS), l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) e l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) provvedono entro il 31 dicembre 2006, tramite la stipula di apposite convenzioni, alla gestione associata dei servizi amministrativi di supporto indicati al comma 2; a tale fine le agenzie individuano un ente capofila per ciascuna tipologia di servizio.
2. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono servizi amministrativi di supporto quelli concernenti:
a) l'approvvigionamento di beni e servizi;
b) l'organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale;
c) la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale;
d) la gestione delle procedure relative al pagamento delle competenze del personale.
3. Per il conseguimento delle medesime finalità indicate al comma 1, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), provvede entro il 31 dicembre 2006, tramite apposita convenzione ai sensi dell' articolo 101 , comma 5, della l.r. 40/2005 , ad affidare all'Ente per i servizi tecnico amministrativi (ESTAV) competente per territorio, lo svolgimento dei servizi amministrativi di supporto individuati al comma 2, lettera a).
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.