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Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70

Legge finanziaria per l'anno 2006.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005

Capo I
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)
Art. 13
1. Dopo l’articolo 30 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) è inserito il seguente articolo 30 bis:
Art. 30 bis - Indebitamento delle Aziende e degli ESTAV
1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento previa autorizzazione regionale fino a un massimo di anni venti, unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al 25 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente attribuita alle stesse aziende.
2. Le aziende sanitarie possono essere autorizzate in rapporto alle finalità di cui al comma 1 a rinegoziare il proprio indebitamento anche mediante allungamento della scadenza.
3. La Giunta regionale autorizza le operazioni di indebitamento con propria deliberazione, previa verifica della congruità tra la tipologia dell’investimento e la durata del finanziamento, nonché previa analisi e valutazione economica della capacità delle aziende sanitarie di fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.
4. In casi eccezionali, debitamente motivati nella deliberazione di autorizzazione di cui al comma 3, le aziende sanitarie possono essere autorizzate a contrarre l’indebitamento oltre i limiti cui al comma 1; in tal caso la Giunta regionale assicura, a valere sul fondo sanitario regionale e per l’intera durata dell’operazione, le risorse necessarie alla copertura degli oneri di ammortamento del debito tramite idonea integrazione della quota assegnata ai sensi degli articoli 25 e 26.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli Enti per i servizi tecnico amministrativi (ESTAV).
”. (5)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 gennaio 1999, n. 2 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 agosto 2001, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 33 .

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Titolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 4.

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v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 1.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 8.

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La Corte Costituzionale, Sito esternocon sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.