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Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70

Legge finanziaria per l'anno 2006.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005

Capo III
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all' Sito esternoarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica")
Art. 5
1. Il comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), è sostituito dal seguente:
1. In attuazione dell’articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.), a decorrere dal 1 gennaio 2006 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è determinato in:
a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:
1. da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
2. da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
3. da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell’allegato A alla presente legge;
4. dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;
a) euro 10,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);
b) nella misura di cui all’articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche per i rifiuti urbani e assimilati;
c) euro 10,33 per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all’articolo7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 36 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
d) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e).
”.
2. L’allegato A alla presente legge è aggiunto, in fine, nella l.r. 60/1996. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Art. 6
-Inserimento allegato nella l.r. 60/1996
1. L’ allegato A alla presente legge è aggiunto, in fine, alla l.r. 25/1998. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Art. 7
1. All’articolo 16, comma 6, della l.r. 60/1996 le parole: “
la sanzione amministrativa prevista dai commi 1, 2 e 4 del presente articolo
”, sono sostituite dalle seguenti: “
la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo e dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)
”. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Art. 8
1. All’articolo 18, comma 2, della l.r. 60/1996 le parole: “
l’erogazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’irrogazione
”. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 gennaio 1999, n. 2 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 agosto 2001, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 33 .

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Titolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 4.

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v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

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Capo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 1.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 8.

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La Corte Costituzionale, Sito esternocon sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.