Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70

Legge finanziaria per l'anno 2006.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005

Titolo I
- DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Capo I
- Modifiche alla legge regionale 20 dicembre, 2004 n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005)
Art. 1
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l’anno 2005) è aggiunto il seguente comma 4 bis:
4 bis - Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
”. (1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 .

Art. 2
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 71/2004 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
3 bis. L’ agevolazione prevista dal comma 1 si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
(1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 .

Capo II
- Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)
Art. 3
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), sono aggiunte, in fine, le parole: “
lettere a), b), d), e), f), e g).
”. (2)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 .

Art. 4
1. All’articolo 27, comma 1, della l.r. 31/2005 le parole: “
21, comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
21, commi 1 e 2
”. (2)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 .

Capo III
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all' Sito esternoarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica")
Art. 5
1. Il comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), è sostituito dal seguente:
1. In attuazione dell’articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.), a decorrere dal 1 gennaio 2006 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è determinato in:
a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:
1. da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
2. da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
3. da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell’allegato A alla presente legge;
4. dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;
a) euro 10,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);
b) nella misura di cui all’articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche per i rifiuti urbani e assimilati;
c) euro 10,33 per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all’articolo7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 36 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
d) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e).
”.
2. L’allegato A alla presente legge è aggiunto, in fine, nella l.r. 60/1996. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Art. 6
-Inserimento allegato nella l.r. 60/1996
1. L’ allegato A alla presente legge è aggiunto, in fine, alla l.r. 25/1998. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Art. 7
1. All’articolo 16, comma 6, della l.r. 60/1996 le parole: “
la sanzione amministrativa prevista dai commi 1, 2 e 4 del presente articolo
”, sono sostituite dalle seguenti: “
la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo e dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)
”. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Art. 8
1. All’articolo 18, comma 2, della l.r. 60/1996 le parole: “
l’erogazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’irrogazione
”. (3)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Capo IV
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 9
1. L’articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:
Art. 30 bis - Disposizioni per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
1. A decorrere dal 1 gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modifiche, è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei due seguenti parametri riferiti a ciascun comune:
a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
b) produzione annua pro capite di rifiuti.
2. L’ammontare del tributo dovuto è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell’allegato 1 alla presente legge.
3. Per i comuni ricadenti negli ATO che hanno provveduto alla costituzione delle Comunità d’Ambito secondo quanto previsto all’articolo 23, e nei quali sia stato conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto, la quota di tributo relativa alla raccolta differenziata è determinata sulla base degli obiettivi raggiunti dall’ATO, se più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dal comune.”
4. Per i comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), i quali, abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a cinquecento chilogrammi per abitante l'anno, l’ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotto di euro 3,00.
5. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione di rifiuti annui pro-capite è effettuato annualmente con provvedimento dirigenziale, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 15, comma 1; tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del Sistema Informativo regionale Ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.
6. Ai fini di cui al presente articolo, l’omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5, e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comporta l’applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall’ articolo 3 della l. 549/1995 e successive modifiche.
7. L’ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione della deliberazione regionale di cui all'articolo 17, comma 1.
”. (4)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Art. 10
- Inserimento allegato nella l.r. 25/1998
1. L’allegato B alla presente legge è aggiunto, in fine, alla l.r. 25/1998. (4)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Art. 11
1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente articolo 31 bis:
Art. 31 bis - Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione del tributo speciale di cui all’articolo 31 bis
1. Per l’anno d’imposta 2006, sino all’adozione del provvedimento regionale di accertamento di cui al comma 5, il tributo si determina in acconto con riferimento esclusivo alla quota relativa al grado di efficienza della raccolta differenziata, così come accertato dal provvedimento regionale adottato nell’anno 2005.
2. I conguagli derivanti dall’applicazione della quota relativa alla produzione pro-capite di rifiuti per anno, sono effettuati in sede di versamento del tributo concernente il quarto trimestre 2006.
”. (4)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Capo V
- Copertura finanziaria
Art. 12
- Norma di copertura finanziaria
1. Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo sono coperti con gli equilibri complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente, così come previsto dall' articolo 13 , comma 2, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 gennaio 1999, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 agosto 2001, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 luglio 2003, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2006, n. 14 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, Sito esternocon sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.