Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Art. 9
- Sostituzione dell'articolo 30 bis della l.r. 25/1998
1. L’articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:
“
Art. 30 bis - Disposizioni per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
1. A decorrere dal 1 gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modifiche, è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei due seguenti parametri riferiti a ciascun comune:
a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
b) produzione annua pro capite di rifiuti.
2. L’ammontare del tributo dovuto è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell’allegato 1 alla presente legge.
3. Per i comuni ricadenti negli ATO che hanno provveduto alla costituzione delle Comunità d’Ambito secondo quanto previsto all’articolo 23, e nei quali sia stato conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto, la quota di tributo relativa alla raccolta differenziata è determinata sulla base degli obiettivi raggiunti dall’ATO, se più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dal comune.”
4. Per i comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), i quali, abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a cinquecento chilogrammi per abitante l'anno, l’ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotto di euro 3,00.
5. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione di rifiuti annui pro-capite è effettuato annualmente con provvedimento dirigenziale, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 15, comma 1; tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del Sistema Informativo regionale Ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.
6. Ai fini di cui al presente articolo, l’omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5, e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comporta l’applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall’ articolo 3 della l. 549/1995 e successive modifiche.
7. L’ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione della deliberazione regionale di cui all'articolo 17, comma 1.
”. (4)Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.