Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Art. 46 quater
- Contributo straordinario all' ARPAT (22)
1. E' autorizzato per l'anno 2006 un contributo straordinario di euro 2.000.000,00 in favore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), al fine di assicurare la realizzazione del processo di potenziamento ed adeguamento dei laboratori dell'Agenzia nel corso del presente esercizio.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla determinazione delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 su presentazione di specifico progetto da parte dell' ARPAT.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento, iscritto nell' UPB 143 "Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.