Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Art. 45
- Oneri per l'adesione della Regione al Centro Moda
1. Al fine di dare continuità al sostegno di specifiche iniziative di sviluppo, promozione e valorizzazione del settore della moda, la Regione aderisce all'associazione senza scopo di lucro "Centro di Firenze per la moda italiana" e ne sostiene l'attività con un contributo ordinario annuo di euro 60.000,00 per gli anni 2006 2007 e 2008, e con un contributo straordinario di euro 120.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 180.000,00 per l'anno 2006 e pari ad euro 60.000,00 per gli anni 2007 e 2008, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese d'investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.