Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Art. 43
- Partecipazione della Regione alla società Logistica Toscana - Società Consortile a responsabilità limitata
1. Per il perseguimento degli obiettivi di potenziamento della intermodalità nel trasporto delle merci e di sostegno all'innovazione della logistica specificati negli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire una partecipazione di maggioranza nella società "Logistica Toscana - società consortile a responsabilità limitata", di seguito denominata Società, con sede in Firenze, già costituita dalle camere di commercio e da Unioncamere Toscana.
2. Le condizioni e le modalità di partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1, sono definite con apposita legge regionale.
3. Per il conferimento al capitale sociale è autorizzata la spesa di euro 110.000,00 cui si fa fronte mediante stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006.
4. Al fine di contribuire al funzionamento della Società è autorizzata l'erogazione della somma annuale di euro 120.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese correnti" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008; agli oneri previsti a carico degli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.