Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Art. 41
- Interventi in materia di personale
1. Nel triennio 2006-2008 è annualmente autorizzato l'utilizzo fino al 5,5 per cento delle somme stanziate per il pagamento delle competenze fisse e ricorrenti del personale dipendente, comprensive degli oneri riflessi, per sostenere i maggiori oneri diretti dei trattamenti economici accessori, sia ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999), sia ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del CCNL 23 dicembre 1999 (CCNL del comparto delle Regioni - Autonomie Locali, area della dirigenza, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999) in conseguenza della riorganizzazione delle strutture operative cui sia correlato l'aumento delle prestazioni del personale in servizio e l'assenza di incrementi stabiliti dalle dotazioni organiche.
2. In conformità alle previsioni dei CCNL del personale regionale, sono confermati per gli anni 2006-2008 gli importi relativi all'anno 2005, determinati dall ' articolo 18 della l.r. 43/2002 , delle integrazioni annue di euro 631.110,33 per il personale appartenente alla categoria D e di euro 412.570,04 per il personale con qualifica dirigenziale, destinati agli istituti incentivanti la produttività, i risultati e le politiche di sviluppo delle risorse umane.
3. Gli oneri di spesa conseguenti all'applicazione del comma 2 trovano copertura finanziaria nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.