Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Art. 40 ter
- Disposizioni di carattere finanziario (15)
1. All'onere di spesa di cui all' articolo 40 bis , ammontante complessivamente ad euro 68.729.265,86, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nelle seguenti UPB del bilancio di previsione 2006:
a) UPB 122 "Cooperazione internazionale, promozione della cultura di pace - spese correnti", per euro 3.444.564,00;
b) UPB 611 "Sistema formativo professionale - spese correnti", per euro 1.382.755,47; UPB 612 "Lavoro - spese correnti", per euro 1.895.037,00; UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti", per euro 54.657.728,19; UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento", per euro 3.300.000,00;
c) UPB 121 "Interventi per i toscani all'estero - spese correnti", per euro 733.628,36;
d) UPB 413 "Energia - spese di investimento", per euro 2.200.000,00; UPB 414 "Energia - spese correnti", per euro 37.352,84;
e) UPB 551 "Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - spese correnti", per euro 1.078.200,00.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.