Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Art. 31
- Interventi a favore delle infrastrutture turistiche e commerciali
1. Per favorire lo sviluppo delle infrastrutture turistiche e commerciali la Regione destina per l'anno 2006 la somma complessiva di euro 7.000.000,00.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese (17)turistiche e termali - spese di investimento" per euro 4.000.000,00 e UPB 534 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese (17)commerciali - spese di investimento" per euro 3.000.000,00, del bilancio di previsione 2006.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.