Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Art. 30
- Integrazione interventi a favore delle imprese
1. Gli interventi a favore delle imprese previsti nel programma pluriennale degli investimenti, di cui alla r. 71/2004 sono integrati della somma di euro 6.000.000,00 per l'anno 2006.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 542 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali - spese di investimento (17)" del bilancio di previsione 2006.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.