Legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70
Legge finanziaria per l'anno 2006.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 30 dicembre 2005
Art. 24
- Modifiche all'articolo 16 della l.r. 32/2003
1. L’articolo 16 della l.r. 32/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 16 - Norme regolamentari
1. La Giunta regionale disciplina con apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) le modalità di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4;
b) le forme e le modalità di funzionamento e di attuazione dell'archivio, come previsto dall'articolo 11, comma 3;
c) le modalità organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all'articolo 14.
”. (11)Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2006, n. 413 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge, nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.