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Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005

Art. 4
1. Al comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 40/2005 le parole “
la Giunta regionale
” sono sostituite dalle parole “
il Presidente della Giunta regionale
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 41 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6. Ai membri del collegio sindacale è attribuita l’indennità prevista dall’articolo 3, comma 13, del decreto delegato, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale; le modalità di computo della indennità sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.