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Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64

Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 12 dicembre 2005

Art. 4
- Compiti della Giunta regionale
1. La Giunta regionale, di concerto con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, emana le linee guida alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere della Regione per il buon funzionamento dei servizi all'interno degli istituti penitenziari, per la messa a punto di protocolli diagnostico-terapeutici per particolari condizioni di salute o per specifiche classi di malattie, e per la individuazione di indicatori di valutaz ione dell'assistenza erogata.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, nell'ambito della relazione sullo stato di salute della popolazione toscana, una specifica relazione che dia conto dello stato di salute dei detenuti nelle carceri toscane e del funzionamento dei servizi in particolare per quanto contenuto nel protocollo di cui all' articolo 2
3. La relazione inerente lo stato di salute dei detenuti nelle carceri toscane e il funzionamento dei servizi è inviata al Ministero della giustizia tramite i competenti organi di vertice a livello regionale della amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 19 novembre 2009, n. 69 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.