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Legge regionale 2 novembre 2005, n. 59

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'Sito esternoarticolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all'Sito esternoarticolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 9 novembre 2005

Art. 1
1. I profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero ai sensi dell'Sito esternoarticolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), possono chiedere ai comuni la cessione in proprietà di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all' articolo 3
Art. 2
1. Possono presentare la domanda per l'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1 gli assegnatari originari degli alloggi a loro riservati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17 della l. 137/1952 o dell'Sito esternoarticolo 34 della l. 763/1981 , ovvero, in caso di decesso dell'assegnatario originario, i familiari che con lui convivevano ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio.
2. Gli assegnatari o i familiari di cui al comma 1 devono essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato, determinato ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 luglio 1998, n. 45 , nonché delle relative spese di conduzione all'atto della presentazione della domanda di acquisto.
Art. 3
1. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui all' articolo 1 è determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.
Art. 4
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni nel cui territorio siano presenti alloggi interessati dalle disposizioni della presente legge rendono noto ai soggetti di cui all' articolo 2 la facoltà di presentare la domanda di acquisto degli alloggi loro assegnati nel termine indicato all'articolo 1.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni comunicano alla competente struttura regionale lo stato di attuazione delle vendite degli alloggi di cui all' articolo 1 , qualora già inseriti nel programma regionale di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della Sito esternolegge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), da ultimo modificata dalla Sito esternolegge 23 dicembre 1999, n. 488 , ovvero formulano le proposte di inserimento in detto programma.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 161 del 2013 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.