Legge regionale 2 novembre 2005, n. 59
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 9 novembre 2005
Art. 4
- Adempimenti dei comuni (1)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni nel cui territorio siano presenti alloggi interessati dalle disposizioni della presente legge rendono noto ai soggetti di cui all' articolo 2 la facoltà di presentare la domanda di acquisto degli alloggi loro assegnati nel termine indicato all'articolo 1.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni comunicano alla competente struttura regionale lo stato di attuazione delle vendite degli alloggi di cui all' articolo 1 , qualora già inseriti nel programma regionale di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 , ovvero formulano le proposte di inserimento in detto programma.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 161 del 2013 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.