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Legge regionale 2 novembre 2005, n. 59

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'Sito esternoarticolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all'Sito esternoarticolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 9 novembre 2005

Art. 3
1. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui all' articolo 1 è determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 161 del 2013 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.