Menù di navigazione

Legge regionale 2 novembre 2005, n. 59

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'Sito esternoarticolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all'Sito esternoarticolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 9 novembre 2005

Art. 2
1. Possono presentare la domanda per l'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1 gli assegnatari originari degli alloggi a loro riservati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17 della l. 137/1952 o dell'Sito esternoarticolo 34 della l. 763/1981 , ovvero, in caso di decesso dell'assegnatario originario, i familiari che con lui convivevano ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio.
2. Gli assegnatari o i familiari di cui al comma 1 devono essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato, determinato ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 luglio 1998, n. 45 , nonché delle relative spese di conduzione all'atto della presentazione della domanda di acquisto.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 161 del 2013 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.