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Legge regionale 2 novembre 2005, n. 59

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'Sito esternoarticolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all'Sito esternoarticolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 9 novembre 2005

Art. 1
1. I profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero ai sensi dell'Sito esternoarticolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), possono chiedere ai comuni la cessione in proprietà di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all' articolo 3

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 161 del 2013 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.