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Legge regionale 12 maggio 2005, n. 43

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini "Blue-tongue").

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 23 maggio 2005

Art. 1
- Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 25/2003
1. 1. L’articolo 1 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini “Blue–tongue”) è sostituito dal seguente:
Art. 1 - Oggetto e finalità della legge
1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) previsto dall’ordinanza del Ministro della sanità 11 maggio 2001 (Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini “Blue-tongue”).
2. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in un contributo diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell’autorità dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l’esistenza di circolazione virale.
”.
1.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 25/2003
1. 1. L’articolo 2 della l.r. 25/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Beneficiari e misura degli interventi
1. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 2 è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, comprese in una o più celle di campionamento in cui è suddiviso il territorio toscano, che mettono a disposizione dell’autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo è concesso proporzionalmente al numero dei capi che vengono annualmente resi disponibili per i prelievi a partire dal 1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005. Ogni singola azienda può rendere disponibili non più di dodici capi l’anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall’autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell’autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 90,00 euro, rapportata all’intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.
”.
1.
Art. 3
1. 1. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 25/2003 è sostituito dal seguente:
3. Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell’anno di riferimento, comprendente tra l’altro:
a) il numero delle domande presentate;
b) la quantificazione dei contributi erogati;
c) i dati o la stima dell’impatto della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) sul patrimonio ovino, caprino, bovino e bufalino toscano;
d) l’opinione dei soggetti coinvolti sull’utilità degli interventi effettuati.
”.
1.
Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 25/2003
1. 1. L’articolo 4 della l.r. 25/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Norma finanziaria
1. Agli oneri di spesa derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro 600.000,00, si fa fronte con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) n. 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese correnti” del bilancio di previsione 2005.
”.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.