Menù di navigazione

Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 24

Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 10 febbraio 2005

Art. 08
- Concorso finanziario di altri soggetti privati
1. Le imprese ed altri soggetti privati possono concorrere alle finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, mediante iniziative di promozione che prevedano un concorso finanziario.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono avere il patrocinio della Regione Toscana.
3. La Giunta regionale, attraverso il comitato regionale di coordinamento di cui all' articolo 4 , valuta la coerenza con la presente legge delle iniziative di cui al comma 1.
4. Le somme derivanti dalle iniziative di cui al comma 1 sono destinate ad incrementare il capitolo di cui al successivo articolo 9 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.