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Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 24

Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 10 febbraio 2005

Art. 07
- Erogazione dei contributi
1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta apposita deliberazione contenente i criteri, le modalità di selezione e di erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 6 , con specifico riferimento alle modalità attuative individuate per i piani integrati di salute.
2. Possono usufruire dei contributi regionali di cui al comma 1 tutti i soggetti di cui all' articolo 5 , comma 2, inoltrando apposita richiesta alle aziende USL.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'utilizzo dei contributi di cui al comma 1 e sull'andamento degli incidenti domestici presenti nel territorio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.