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Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 24

Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 10 febbraio 2005

Art. 06
- Tipologia di interventi
1. Rientrano negli interventi di cui all' articolo 1 , comma 1, i progetti:
a) relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici effettuati dalle Aziende USL, dall'INAIL e dall'ISPELS;
b) i percorsi formativi, effettuati dalle Aziende USL e dall'INAIL o da altri soggetti o strutture accreditate, sono destinati:
b) bis: ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico così come definiti dall'Sito esternoarticolo 6, comma 2, lettera a) della legge n. 493/1999 ;
b) ter: ai lavoratori ed alle lavoratrici che svolgono lavoro in ambito domestico, non a titolo gratuito;
c) le campagne informative di prevenzione ed educazione sanitaria promosse dalle Aziende USL, dall'INAIL, dall'ISPELS e dagli enti locali;
d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per la sicurezza ed il miglioramento della qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento a donne anziani, bambini e disabili;
e) le iniziative di educazione alla salute contro gli infortuni domestici promosse dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle università, in modo autonomo o in collaborazione con le aziende sanitarie;
f) le azioni di prevenzione e promozione della salute promosse dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le Aziende USL, l'INAIL, L'ISPELS e gli Enti locali;
g) la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione di dispositivi e prodotti per la casa di largo consumo, aventi carattere di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;
h) le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte dalle associazioni e categorie imprenditoriali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.