Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 24
Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 10 febbraio 2005
Art. 05
- Destinatari
1. Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative di cui all' articolo 1 , comma 1, della presente legge in forma individuale o associata.
2. Le iniziative di cui all' articolo 1 comma 1 sono promosse dalle Aziende unità sanitarie locali.
3.
Le imprese concorrono alle finalità di cui all'
articolo 1
, comma 1, attraverso:
a) campagne di sensibilizzazione ed informazione sul corretto uso e sulla sicurezza degli oggetti destinati agli ambienti domestici;
b) studi, ricerche, sperimentazioni e prototipizzazioni di prodotti che migliorino le condizioni di salute ed il grado di sicurezza negli ambiti domestici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.