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Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 24

Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 10 febbraio 2005

Art. 05
- Destinatari
1. Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative di cui all' articolo 1 , comma 1, della presente legge in forma individuale o associata.
2. Le iniziative di cui all' articolo 1 comma 1 sono promosse dalle Aziende unità sanitarie locali.
3. Le imprese concorrono alle finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, attraverso:
a) campagne di sensibilizzazione ed informazione sul corretto uso e sulla sicurezza degli oggetti destinati agli ambienti domestici;
b) studi, ricerche, sperimentazioni e prototipizzazioni di prodotti che migliorino le condizioni di salute ed il grado di sicurezza negli ambiti domestici.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.