Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 24
Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 10 febbraio 2005
Art. 02
- Infortuni domestici
1. Ai fini della presente legge per infortuni domestici si intendono quegli eventi di carattere accidentale che si verificano nelle abitazioni e nelle relative pertinenze che compromettono temporaneamente o definitivamente lo stato di salute delle persone.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.