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Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37

Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 4 marzo 2005

Art. 9
- Attività di monitoraggio
1. Entro tre anni dall'applicazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti. I contenuti della relazione sono definiti dal regolamento attuativo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.