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Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37

Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 4 marzo 2005

Art. 8
- Cooperazione internazionale e istituzione della "Giornata regionale del commercio equo e solidale"
1. La Giunta regionale, nell'ambito della conferenza sulla cooperazione allo sviluppo stabilita dalla legge regionale 27 marzo 1999 n.17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale) promuove una manifestazione, organizzata in collaborazione con le organizzazioni attivamente interessate, per l'esposizione e la vendita dei prodotti di commercio equo e solidale.
2. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano regionale della cooperazione internazionale previsto dalla r. 17/1999 , individua iniziative o programmi di commercio equo e solidale in attuazione dei principi e delle finalità richiamate all'articolo 1 della presente legge.
3. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, la Giunta regionale di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con la collaborazione dei soggetti di cui al precedente articolo 3 , organizza annualmente la "Giornata regionale del commercio equo e solidale", quale momento di incontro fra la comunità toscana e la realtà del commercio equo e solidale; con il regolamento regionale di cui all' articolo 10 , determina le modalità organizzative e i contenuti della stessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.