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Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37

Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 4 marzo 2005

Art. 7
- Agevolazioni in favore dei soggetti del commercio equo e solidale
1. Nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni da terzi, la Regione Toscana favorisce l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale, nelle procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata preceduta da gara di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21 della r. 8 marzo 2001, n.12 (Disciplina della attività contrattuale regionale).
2. Nell'ambito delle spese relative all'acquisto di beni da terzi secondo le procedure di cui all' articolo 20 comma 1 (Trattativa privata) ed all' articolo 22 (Spese in economia) della l.r. 12/2001 , le strutture della Regione sono chiamate a prendere in considerazione l'ipotesi di acquisto di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale.
3. La Giunta regionale, al fine di promuovere forme di commercio leale e pratiche commerciali moralmente corrette, dispone affinché, nell'ambito del programma annuale delle attività di promozione economica di cui alla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo), sia inserita una specifica e periodica azione rivolta a favorire la nascita, lo sviluppo ed il consolidamento delle relazioni commerciali ispirate ai principi del commercio equo e solidale, rafforzando il proprio ruolo di partner commerciale qualificato ed affidabile verso i paesi in via di sviluppo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.